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Ragazza non vedente
Ragazza non vedente
non può entrare a scuola col cane guida
http://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/videoextra.shtml?14109
http://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/videoextra.shtml?14109
Green95- Super membro speciale
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Re: Ragazza non vedente
Green95 ha scritto:non può entrare a scuola col cane guida
http://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/videoextra.shtml?14109
VERGOGNA!

Ma in che mani è la formazione dei nostri gionvani?!!!!!





gdavide- Membro attivo
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Re: Ragazza non vedente
Scusate, ma non vediamola tutta da un lato, io rispetto i punti di vista di chi ieri sera a caldo ha fatto i due post precedenti, ma non crediate che la ragione sta tutta da un lato!
Innanzitutto probabilmente c'è un regolamento scolastico che vieta l'introduzione di animali a scuola per tutta una serie di validi motivi; e se c'è un regolamento quello va rispettato, poi potrebbero esserci per casi particolari delle deroghe ; ma a ragion veduta ed infatti la preside, poverina presa di sorpresa dall'irruzione di quelli di Striscia, ha cercato flebilmente e debolmente di spiegare.
Detto questo vorrei sapere un'altra cosa! Che qualcuno mi spieghi qual'è l'utilità della permanenza del cane in classe per 4:6 ore al giorno.
Per il supporto dei diversamente abili nelle scuole esiste tutta una struttura di sostegno, composta da insegnanti ed assistenti dedicati a tale compito.
Adesso io non so se la ragazza in questione ha bisogno dell'ausilio del cane per coprire il percorso casa-scuola e ritorno, però se c'è quest'esigenza, visto che in classe non è di nessuna utilità (non credo che sia in grado di suggerire o aiutare la ragazza nei compiti in classe), probabilmente si tratterebbe di accogliere il cane in questione in un riparo all'interno del comprensorio della scuola dove potrebbe attendere la padrona al termine delle lezioni.
Naturalmente sono sempre disponibile a cambiare idea, però dimostratemelo!
Ricordatevi il cervello è come un paracadute, funziona bene solo quando è completamente aperto.
Innanzitutto probabilmente c'è un regolamento scolastico che vieta l'introduzione di animali a scuola per tutta una serie di validi motivi; e se c'è un regolamento quello va rispettato, poi potrebbero esserci per casi particolari delle deroghe ; ma a ragion veduta ed infatti la preside, poverina presa di sorpresa dall'irruzione di quelli di Striscia, ha cercato flebilmente e debolmente di spiegare.
Detto questo vorrei sapere un'altra cosa! Che qualcuno mi spieghi qual'è l'utilità della permanenza del cane in classe per 4:6 ore al giorno.
Per il supporto dei diversamente abili nelle scuole esiste tutta una struttura di sostegno, composta da insegnanti ed assistenti dedicati a tale compito.
Adesso io non so se la ragazza in questione ha bisogno dell'ausilio del cane per coprire il percorso casa-scuola e ritorno, però se c'è quest'esigenza, visto che in classe non è di nessuna utilità (non credo che sia in grado di suggerire o aiutare la ragazza nei compiti in classe), probabilmente si tratterebbe di accogliere il cane in questione in un riparo all'interno del comprensorio della scuola dove potrebbe attendere la padrona al termine delle lezioni.
Naturalmente sono sempre disponibile a cambiare idea, però dimostratemelo!
Ricordatevi il cervello è come un paracadute, funziona bene solo quando è completamente aperto.
micuzzo- Super membro speciale
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Re: Ragazza non vedente
il cane potrebbe servire alla ragazza in questione per recarsi ad esempio alla toilette, o in biblioteca, o in altri spazi dell'istituto scolastico senza doversi far accompagnare dal personale scolastico. inoltre, durante quella che ai miei tempi si chiamava la ricreazione il cane permetterebbe alla ragazza di godersi il suo intervallo in santa pace senza dover avere accanto un insegnante di sostegno pure in quel frangente. in alcuni reparti di alcuni ospedali italiani ai cani è permesso, durante l'orario di visita, addirittura entrare in corsia per incontrare il loro padrone ivi ricoverato. è un fatto di civiltà.
io mi colloco indiscutibilmente dalla parte della ragazza e della sua cagnolina.
la preside, inoltre, ha dato chiari segni di stizza verso l'animale e ci è mancato poco, a giudicare da come ha guardato la ragazza, che non le dicesse "ma non vede che il suo cane si è seduto sul mio piede?"...ci è mancato davvero poco...se so interpretare il linguaggio della prossemica e del non-verbale.
io mi colloco indiscutibilmente dalla parte della ragazza e della sua cagnolina.
la preside, inoltre, ha dato chiari segni di stizza verso l'animale e ci è mancato poco, a giudicare da come ha guardato la ragazza, che non le dicesse "ma non vede che il suo cane si è seduto sul mio piede?"...ci è mancato davvero poco...se so interpretare il linguaggio della prossemica e del non-verbale.
peppone- Membro speciale
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Re: Ragazza non vedente
Non è stata assolutamente impulsività.
Se il suo avvocato chiede la sospensione di quel regolamento assurdo che non stà nè in cielo nè in terra, evidentemente ci sono leggi che prevedono il diritto del cane guida di entrare.
In effetti i divieti di accesso ai cani solitamente non valgono mai per i cani guida. Dico solitamente perchè non ho letto tutte le leggi, ma tutte quelle che mi sono scorso recitavano così. Dunque ne deduco che il legislatore è orientato in quel senso.
Se il suo avvocato chiede la sospensione di quel regolamento assurdo che non stà nè in cielo nè in terra, evidentemente ci sono leggi che prevedono il diritto del cane guida di entrare.
In effetti i divieti di accesso ai cani solitamente non valgono mai per i cani guida. Dico solitamente perchè non ho letto tutte le leggi, ma tutte quelle che mi sono scorso recitavano così. Dunque ne deduco che il legislatore è orientato in quel senso.
gdavide- Membro attivo
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Re: Ragazza non vedente
Questo è quello che dice la legge:
Le leggi promulgate
appositamente per l’accesso dei cani guida
leggi: 37/1974, 376/1988, 60/2006:
Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi
sui mezzi di trasporto pubblico.
Art, 1 - Articolo unico
Il privo di vista ha diritto di farsi
accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto
pubblico senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa.
Al privo della vista è riconosciuto altresì il
diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida
(2).
I responsabili della gestione dei trasporti di
cui al primo comma e i titolari degli esercizi di cui al secondo comma che
impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente, l'accesso ai privi di
vista accompagnati dal proprio cane guida sono soggetti ad una sanzione
amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a
euro 2.500 (3).
Nei casi previsti dai commi primo e secondo, il
privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche non
munito di museruola, salvo quanto previsto dal quinto comma (4).
Sui mezzi di trasporto pubblico, ove richiesto
esplicitamente dal conducente o dai passeggeri, il privo di vista è tenuto a
munire di museruola il proprio cane guida (5).
Ogni altra disposizione in contrasto o in
difformità con la presente legge viene abrogata (6).
Note:
(2) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 25 agosto
1988, n. 376 (Gazz. Uff. 31 agosto 1988, n. 204).
(3) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 8 febbraio
2006, n. 60 (Gazz. Uff. 3 marzo 2006, n. 52).
(4) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 8 febbraio
2006, n. 60 (Gazz. Uff. 3 marzo 2006, n. 52).
(5) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 8 febbraio
2006, n. 60 (Gazz. Uff. 3 marzo 2006, n. 52).
(6) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 25 agosto
1988, n. 376 (Gazz. Uff. 31 agosto 1988, n. 204).
Le leggi promulgate
appositamente per l’accesso dei cani guida
leggi: 37/1974, 376/1988, 60/2006:
Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi
sui mezzi di trasporto pubblico.
Art, 1 - Articolo unico
Il privo di vista ha diritto di farsi
accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto
pubblico senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa.
Al privo della vista è riconosciuto altresì il
diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida
(2).
I responsabili della gestione dei trasporti di
cui al primo comma e i titolari degli esercizi di cui al secondo comma che
impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente, l'accesso ai privi di
vista accompagnati dal proprio cane guida sono soggetti ad una sanzione
amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a
euro 2.500 (3).
Nei casi previsti dai commi primo e secondo, il
privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche non
munito di museruola, salvo quanto previsto dal quinto comma (4).
Sui mezzi di trasporto pubblico, ove richiesto
esplicitamente dal conducente o dai passeggeri, il privo di vista è tenuto a
munire di museruola il proprio cane guida (5).
Ogni altra disposizione in contrasto o in
difformità con la presente legge viene abrogata (6).
Note:
(2) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 25 agosto
1988, n. 376 (Gazz. Uff. 31 agosto 1988, n. 204).
(3) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 8 febbraio
2006, n. 60 (Gazz. Uff. 3 marzo 2006, n. 52).
(4) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 8 febbraio
2006, n. 60 (Gazz. Uff. 3 marzo 2006, n. 52).
(5) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 8 febbraio
2006, n. 60 (Gazz. Uff. 3 marzo 2006, n. 52).
(6) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 25 agosto
1988, n. 376 (Gazz. Uff. 31 agosto 1988, n. 204).
micuzzo- Super membro speciale
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Re: Ragazza non vedente
Adesso ci sarà pure un motivo per cui il legislatore ha ritenuto di dover regolamentare l'accesso dei cani guida ai mezzi di trasporto ed agli esercizi pubblici, ma non fa cenno agli uffici pubblici in generale ed alle scuole in particolare .
Detto questo io dico che situazioni di questo tipo, andrebbero risolte con il buonsenso da ambo le parti, anche se purtroppo in questo caso, visto che già c'era pure l'avvocato, penso che il contenzioso sia destinato ad andare avanti!
Detto questo io dico che situazioni di questo tipo, andrebbero risolte con il buonsenso da ambo le parti, anche se purtroppo in questo caso, visto che già c'era pure l'avvocato, penso che il contenzioso sia destinato ad andare avanti!
micuzzo- Super membro speciale
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Re: Ragazza non vedente
Io credo che esercizi pubblici siano la stessa cosa.
Poi non credo che striscia vada a fare questi servizi senza servirsi della legge(e comunque altre testate giornalistiche hanno riportato l'episodio,anche loro hanno scritto che la decisione della preside è contraria alla legge);tuttavia,anche se il regolamento non andasse contro la legge,le sue motivazioni non sono per nulla valide.
Poi non credo che striscia vada a fare questi servizi senza servirsi della legge(e comunque altre testate giornalistiche hanno riportato l'episodio,anche loro hanno scritto che la decisione della preside è contraria alla legge);tuttavia,anche se il regolamento non andasse contro la legge,le sue motivazioni non sono per nulla valide.
Green95- Super membro speciale
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Re: Ragazza non vedente
cito da wikipedia:
Esercizio pubblico: Gli esercizi pubblici sono locali in cui
l’accesso è libero a chiunque ed in cui si svolge un’attività
imprenditoriale, sottoposta a speciale disciplina di polizia, per la
tutela di quanti, servendosi delle relative prestazioni, affidano ai
gestori la propria salute, incolumità e sicurezza. Il carattere di
“pubblicità” di un esercizio, intesa come condizione di fruibilità del
locale, non è dato dalla apparenza esteriore, ma dalla possibilità
concreta per chiunque di accedervi liberamente e di poter fruire dei
servizi erogati. Lo scopo della sottoposizione a controllo, mediante il
regime dell’autorizzazione di polizia, di talune attività
imprenditoriali, è quello di tutelare la sicurezza, l’incolumità, la
moralità, l’igiene delle persone e dei beni mobili che rispettivamente
si affidano o vengono affidati a coloro i quali gestiscono gli esercizi
per la somministrazione di alimenti e bevande, esercizi ricettivi ed
esercizi che prestano servizi di varia natura. Per queste ragioni, ai
sensi dell'art. 86 del TULPS
(R.D. 18/06/31, n. 773), per l’apertura di un pubblico esercizio è
necessaria la licenza di polizia, oggi assorbita dalla autorizzazione
rilasciata ai sensi della legge speciale (vedi art. 152 Regolamento di
Esecuzione del Testo Unico delle Leggi di pubblica Sicurezza – R.D.
06/05/40, n. 635). Esistono diversi tipi di esercizi pubblici,
riconducibili all’art. 86 del TULPS, ma soggetti a leggi speciali di
settore:
a) Esercizi dell’attività ricettiva: alberghi, pensioni e locande, dormitori privati, alberghi diurni e bagni pubblici (regolati dalla legge 135/01);
b) Esercizi della somministrazione alimenti e bevande:
ristoranti, trattorie, caffè e bar, osterie ed osterie con cucina,
spacci di analcolici e di cibi cotti con consumo sul posto (ora regolati
dalla legge 287/91 e, in molte regioni, da leggi regionali, emanate a
seguito di attribuzione alle regioni della potestà legislativa residuale
in materia di commercio interno, ai sensi dell’art. 117, comma 4, della
Costituzione);
c) Esercizi dove si svolgono giochi leciti: sale pubbliche da
bigliardo ed altri giochi leciti (di cui agli artt. 86 e 110 del Testo
Unico di Pubblica Sicurezza ed alla legge 425/95);
d) Esercizi cosiddetti “Internet Point”: esercizi in cui
vengono messi a disposizione del pubblico apparecchi terminali
utilizzabili per comunicazioni telematiche - D.L. 27/07/05, n. 144,
conv. in legge 31/07/05, n. 155 (art. 7).
L’autorizzazione per l’apertura di un pubblico esercizio è rilasciata
dal comune, con eccezione dei c.d. “internet point”, che vengono
autorizzati dal questore.
Esercizio pubblico: Gli esercizi pubblici sono locali in cui
l’accesso è libero a chiunque ed in cui si svolge un’attività
imprenditoriale, sottoposta a speciale disciplina di polizia, per la
tutela di quanti, servendosi delle relative prestazioni, affidano ai
gestori la propria salute, incolumità e sicurezza. Il carattere di
“pubblicità” di un esercizio, intesa come condizione di fruibilità del
locale, non è dato dalla apparenza esteriore, ma dalla possibilità
concreta per chiunque di accedervi liberamente e di poter fruire dei
servizi erogati. Lo scopo della sottoposizione a controllo, mediante il
regime dell’autorizzazione di polizia, di talune attività
imprenditoriali, è quello di tutelare la sicurezza, l’incolumità, la
moralità, l’igiene delle persone e dei beni mobili che rispettivamente
si affidano o vengono affidati a coloro i quali gestiscono gli esercizi
per la somministrazione di alimenti e bevande, esercizi ricettivi ed
esercizi che prestano servizi di varia natura. Per queste ragioni, ai
sensi dell'art. 86 del TULPS
(R.D. 18/06/31, n. 773), per l’apertura di un pubblico esercizio è
necessaria la licenza di polizia, oggi assorbita dalla autorizzazione
rilasciata ai sensi della legge speciale (vedi art. 152 Regolamento di
Esecuzione del Testo Unico delle Leggi di pubblica Sicurezza – R.D.
06/05/40, n. 635). Esistono diversi tipi di esercizi pubblici,
riconducibili all’art. 86 del TULPS, ma soggetti a leggi speciali di
settore:
a) Esercizi dell’attività ricettiva: alberghi, pensioni e locande, dormitori privati, alberghi diurni e bagni pubblici (regolati dalla legge 135/01);
b) Esercizi della somministrazione alimenti e bevande:
ristoranti, trattorie, caffè e bar, osterie ed osterie con cucina,
spacci di analcolici e di cibi cotti con consumo sul posto (ora regolati
dalla legge 287/91 e, in molte regioni, da leggi regionali, emanate a
seguito di attribuzione alle regioni della potestà legislativa residuale
in materia di commercio interno, ai sensi dell’art. 117, comma 4, della
Costituzione);
c) Esercizi dove si svolgono giochi leciti: sale pubbliche da
bigliardo ed altri giochi leciti (di cui agli artt. 86 e 110 del Testo
Unico di Pubblica Sicurezza ed alla legge 425/95);
d) Esercizi cosiddetti “Internet Point”: esercizi in cui
vengono messi a disposizione del pubblico apparecchi terminali
utilizzabili per comunicazioni telematiche - D.L. 27/07/05, n. 144,
conv. in legge 31/07/05, n. 155 (art. 7).
L’autorizzazione per l’apertura di un pubblico esercizio è rilasciata
dal comune, con eccezione dei c.d. “internet point”, che vengono
autorizzati dal questore.
micuzzo- Super membro speciale
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Re: Ragazza non vedente
Allora leggi dal tuttavia. La preside ha torto in entrambi i casi!
Green95- Super membro speciale
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Re: Ragazza non vedente
micuzzo ha scritto:Adesso ci sarà pure un motivo per cui il legislatore ha ritenuto di dover regolamentare l'accesso dei cani guida ai mezzi di trasporto ed agli esercizi pubblici, ma non fa cenno agli uffici pubblici in generale ed alle scuole in particolare .
Purtroppo non credo che ci sia un motivo, altrimenti ci sarebbe espressamente riferimento sia positivo che negativo (può/ non può). Piuttosto si tratta di una lacuna legislativa, trasformata in cosa barbara.
A questo punto tutto ruota sulla definizione giuridica di esercizio (aperto al) pubblico, finchè non si farà una legge mirata.
E' già stata presentata una proposta di legge per l'accesso ai luoghi di lavoro, ma come al solito le cose in italia si fanno col paraocchi: perchè nessuno ha pensato alle scuole, intanto che si pensava al lavoro? Si diventa ciechi solo dopo aver finito gli studi?
gdavide- Membro attivo
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Re: Ragazza non vedente
guardando il video ho fatto un fermo immagine al minuto 2 e 14 secondi. fatelo anche voi: potrete leggere tutte le assurde (anche soltanto sotto il profilo sintattico o grammaticale) precisazioni scritte a motivare il diniego al cane guida a scuola .
"vi sono persone che amano i cani ma altri che non vogliono entrare in contatto con essi"
"alcuni insegnanti hanno timore del cane e per loro sarebbe un problema lavorare con la ragazza"
quanto è evidente che non conoscono l'addestramento di un cane guida, un cane che impara ad ignorare tutto quanto attorno a sè per concentrarsi esclusivamente sulla persona che deve condurre ed aiutare!!!!!
"vi sono persone che amano i cani ma altri che non vogliono entrare in contatto con essi"
"alcuni insegnanti hanno timore del cane e per loro sarebbe un problema lavorare con la ragazza"
quanto è evidente che non conoscono l'addestramento di un cane guida, un cane che impara ad ignorare tutto quanto attorno a sè per concentrarsi esclusivamente sulla persona che deve condurre ed aiutare!!!!!
peppone- Membro speciale
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Re: Ragazza non vedente
Green95 ha scritto:..................;tuttavia,anche se il regolamento non andasse contro la legge,le sue motivazioni non sono per nulla valide.
Mi sembra un pò pochino, come argomentazione, quello che resta dopo il tuttavia


micuzzo- Super membro speciale
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Re: Ragazza non vedente
Caro Peppone , hai ragione nel dire che alla preside non piacciono i cani ; oggettivamente non avrebbe potuto avere un'uscita meno felice, quando il cane si è seduto sul suo piede (certo non è un esperta in comunicazione ).
Detto questo comprendo il suo imbarazzo, per una questione fondamentale.
Mi sono trovato in una situazione analoga, sia pure in diverse circostanze a dover rilasciare un intervista, in genere non preannunciata, in qualità di pubblico ufficiale.
In queste circostanze, sei da un lato spinto dalle pressioni dell'intervistatore a dire il più possibile, dall'altra dall'esigenza, in quanto pubblico funzionario, di non dire inesattezze o comunque cose che potrebbero essere sconfessate dai tuoi superiori.
Chiuso questo inciso; vorrei sottoporvi un articolo uscito sul Corriere della Sera sempre sullo stesso argomento, che mi sembra meno sbilanciato rispetto a Striscia:
Cane guida a scuola,
la polemica dopo il caso di Latina
Fa discutere la vicenda della ragazza ipovedente
Cane guida a scuola,
la polemica dopo il caso di Latina
Fa discutere la vicenda della ragazza ipovedente
LATINA - Una studentessa
ipovedente grave ed il suo inseparabile cane guida: rapporto speciale,
simbiotico, sviluppato in un lungo periodo di addestramento. Una scuola
che si mobilita per abbattere le barriere architettoniche anche se la
preside, per via della lamentele di docenti e alunni con allergie e
qualche legittima ( sino a prova contraria) rimostranza, vieta al
labrador Lisa di accompagnare la ragazza in aula e sostarvi. Una
famiglia che, tramite i propri avvocati, chiede ufficialmente alla
scuola di ripensare a quel divieto. Sono questi gli ingredienti della vicenda che si svolge in questi giorni, presso il liceo scientifico Ettore Majorana di Latina:
tutta intorno ad un'alunna 17enne che ha trovate ulteriore sicurezza e
indipendenza grazie all'ausilio del suo amico a quattro zampe.
UIC: SCUOLA ESEMPLARE - La
storia del cane estromesso dall'aula continua così a far discutere,
consentendo di aprire uno spaccato sull' Italia rispetto alle politiche
di sostegno alla disabilità. Se da un lato l'opinione pubblica propende
totalmente per non far mai separare il labrador Lisa dalla sua padrona
(ipovedente grave), l'Unione italiana ciechi, tramite i propri
rappresentanti, ritene si possa trovare un compromesso. Come affermato
sulla stampa locale dal segretario della Uic di Latina Francesco
Bertini: «Conoscevamo bene la situazione di questa studentessa e anche
il modo di lavorare del liceo. Possiamo dire che si tratta di una scuola
che riserva un'attenzione particolare ai diritti dei disabili e per
quattro anni la ragazza, che è ipovedente grave, si è sempre mossa
nell'istituto attraverso le guide tattili di colore rosso, tracciate per
terra, che le permettono di spostarsi in autonomia in tutta la scuola.
Ora al quinto anno vuole l'ingresso del cane, ma noi abbiamo spiegato
alla famiglia che un conto è il diritto, che chiarisce che l'animale
deve entrare, un conto è la pretesa non motivata da necessità».
LA ONLUS - Più rigoroso il
messaggio lanciata dalla onlus Blindsight Project, che scrive alla
preside del Majorana, ricordando che tali gravi discriminazioni sono
punibili non solo con una multa (fino a 2.500 euro) ma anche con una
legge che tutela i disabili da ogni discriminazione (legge 67 del 1
marzo 2006). L'associazione ricorda che «il cane guida, cane da lavoro e
ausilio per disabile visivo, è tutelato da una legge che risale al
lontano 14 febbraio del 1974, la n. 37 che prevede l’accesso gratuito
ovunque al cane guida che accompagna il disabile visivo». Tra gli
intransigenti anche l'Enpa (ente nazionale protezione animali) che ha
inviato un esposto al ministro dell'Istruzione stigmatizzando la
necessità di non separare il labrador dalla studentessa per evitare di
interrompere brutalmente il loro rapporto.
Michele Marangon28 novembre 2011
(modifica il 29 novembre 2011)
Adesso se l'Unione Italiana Ciechi (che ricordo è l'associazione storica che si è sempre occupata di tutelare le persone non vedenti da 90 anni), ritiene opportuno non sposare totalmente le tesi della studentessa, penso sia inopportuno che si scaldino le associazioni animaliste, che, consentitemi, in questa circostanza c'entrano come i cavoli a merenda, perché non mi sembra che ci troviamo davanti ad un caso di maltrattamento di animali.
Saluti
micuzzo
Detto questo comprendo il suo imbarazzo, per una questione fondamentale.
Mi sono trovato in una situazione analoga, sia pure in diverse circostanze a dover rilasciare un intervista, in genere non preannunciata, in qualità di pubblico ufficiale.
In queste circostanze, sei da un lato spinto dalle pressioni dell'intervistatore a dire il più possibile, dall'altra dall'esigenza, in quanto pubblico funzionario, di non dire inesattezze o comunque cose che potrebbero essere sconfessate dai tuoi superiori.
Chiuso questo inciso; vorrei sottoporvi un articolo uscito sul Corriere della Sera sempre sullo stesso argomento, che mi sembra meno sbilanciato rispetto a Striscia:
- Cane guida a scuola,la polemica dopo il caso di Latina
Cane guida a scuola,
la polemica dopo il caso di Latina
Fa discutere la vicenda della ragazza ipovedente
Cane guida a scuola,
la polemica dopo il caso di Latina
Fa discutere la vicenda della ragazza ipovedente
LATINA - Una studentessa
ipovedente grave ed il suo inseparabile cane guida: rapporto speciale,
simbiotico, sviluppato in un lungo periodo di addestramento. Una scuola
che si mobilita per abbattere le barriere architettoniche anche se la
preside, per via della lamentele di docenti e alunni con allergie e
qualche legittima ( sino a prova contraria) rimostranza, vieta al
labrador Lisa di accompagnare la ragazza in aula e sostarvi. Una
famiglia che, tramite i propri avvocati, chiede ufficialmente alla
scuola di ripensare a quel divieto. Sono questi gli ingredienti della vicenda che si svolge in questi giorni, presso il liceo scientifico Ettore Majorana di Latina:
tutta intorno ad un'alunna 17enne che ha trovate ulteriore sicurezza e
indipendenza grazie all'ausilio del suo amico a quattro zampe.
UIC: SCUOLA ESEMPLARE - La
storia del cane estromesso dall'aula continua così a far discutere,
consentendo di aprire uno spaccato sull' Italia rispetto alle politiche
di sostegno alla disabilità. Se da un lato l'opinione pubblica propende
totalmente per non far mai separare il labrador Lisa dalla sua padrona
(ipovedente grave), l'Unione italiana ciechi, tramite i propri
rappresentanti, ritene si possa trovare un compromesso. Come affermato
sulla stampa locale dal segretario della Uic di Latina Francesco
Bertini: «Conoscevamo bene la situazione di questa studentessa e anche
il modo di lavorare del liceo. Possiamo dire che si tratta di una scuola
che riserva un'attenzione particolare ai diritti dei disabili e per
quattro anni la ragazza, che è ipovedente grave, si è sempre mossa
nell'istituto attraverso le guide tattili di colore rosso, tracciate per
terra, che le permettono di spostarsi in autonomia in tutta la scuola.
Ora al quinto anno vuole l'ingresso del cane, ma noi abbiamo spiegato
alla famiglia che un conto è il diritto, che chiarisce che l'animale
deve entrare, un conto è la pretesa non motivata da necessità».
LA ONLUS - Più rigoroso il
messaggio lanciata dalla onlus Blindsight Project, che scrive alla
preside del Majorana, ricordando che tali gravi discriminazioni sono
punibili non solo con una multa (fino a 2.500 euro) ma anche con una
legge che tutela i disabili da ogni discriminazione (legge 67 del 1
marzo 2006). L'associazione ricorda che «il cane guida, cane da lavoro e
ausilio per disabile visivo, è tutelato da una legge che risale al
lontano 14 febbraio del 1974, la n. 37 che prevede l’accesso gratuito
ovunque al cane guida che accompagna il disabile visivo». Tra gli
intransigenti anche l'Enpa (ente nazionale protezione animali) che ha
inviato un esposto al ministro dell'Istruzione stigmatizzando la
necessità di non separare il labrador dalla studentessa per evitare di
interrompere brutalmente il loro rapporto.
Michele Marangon28 novembre 2011
(modifica il 29 novembre 2011)
Adesso se l'Unione Italiana Ciechi (che ricordo è l'associazione storica che si è sempre occupata di tutelare le persone non vedenti da 90 anni), ritiene opportuno non sposare totalmente le tesi della studentessa, penso sia inopportuno che si scaldino le associazioni animaliste, che, consentitemi, in questa circostanza c'entrano come i cavoli a merenda, perché non mi sembra che ci troviamo davanti ad un caso di maltrattamento di animali.
Saluti
micuzzo
micuzzo- Super membro speciale
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Re: Ragazza non vedente
E tu dici che si tratta di una lacuna delle norme di legge?gdavide ha scritto:
Purtroppo non credo che ci sia un motivo, altrimenti ci sarebbe espressamente riferimento sia positivo che negativo (può/ non può). Piuttosto si tratta di una lacuna legislativa, trasformata in cosa barbara.
A questo punto tutto ruota sulla definizione giuridica di esercizio (aperto al) pubblico, finchè non si farà una legge mirata.
E' già stata presentata una proposta di legge per l'accesso ai luoghi di lavoro, ma come al solito le cose in italia si fanno col paraocchi: perchè nessuno ha pensato alle scuole, intanto che si pensava al lavoro? Si diventa ciechi solo dopo aver finito gli studi?
il legislatore ha fatto la legge nel 1974.
Successivamente è intervenuto per ben due volte a ritoccare o aggiungere qualcosa nel 1988 e nel 2006, così come si può vedere dalle norme che ho postato.
Possibile che non abbiano pensato al resto




Poi per quanto riguarda la definizione di esercizio pubblico, è inutile rigirare il torrone, come ha fatto anche in modo improprio, l'avvocato della ragazza in questione.
Il termine pubblico esercizio è quello che viene dato dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e solo quello; è inutile cercare di tirarlo come la famosa pelle dei c.....ni.
micuzzo- Super membro speciale
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Re: Ragazza non vedente
Questo non mi sorprenderebbe più di tanto...micuzzo ha scritto:
Possibile che non abbiano pensato al resto![]()
![]()
![]()
.
Questo è vero, mi ero dimenticato, l'ho studiato 16 anni fa per questioni di servizio militare.micuzzo ha scritto:
Il termine pubblico esercizio è quello che viene dato dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e solo quello.
gdavide- Membro attivo
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Re: Ragazza non vedente
ma come è finita?
si sa qualcosa che decisione ha preso la preside?
si sa qualcosa che decisione ha preso la preside?
diana- Membro
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Re: Ragazza non vedente
La ragazza è stata costretta a cambiare scuola,non solo è sfortunata per il fatto di non poter vedere,ma ora ha dovuto anche cambiare classe,i suoi compagni. Io la farei andare via quella serpe della preside!
Green95- Super membro speciale
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Località : Caserta
Re: Ragazza non vedente
Green95 ha scritto:La ragazza è stata costretta a cambiare scuola,non solo è sfortunata per il fatto di non poter vedere,ma ora ha dovuto anche cambiare classe,i suoi compagni. Io la farei andare via quella serpe della preside!
Quello che mi piace di te è la tua capacità di vedere le situazioni con il dovuto distacco e con il giusto equilibrio, così come si conviene ad un bravo moderatore!



micuzzo- Super membro speciale
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